IMU 2022

Ultima modifica 3 giugno 2022

La legge di Bilancio 2020 (L.160/2019) , con la finalità di semplificare la gestione dei tributi locali, ha eliminato il precedente assetto della I.U.C. che comprendeva le tre componenti tributarie (IMU –TASI – TARI), con la conseguente abolizione della TASI e l’istituzione della nuova IMU. Pertanto con decorrenza dal 1^ gennaio 2020, rimane la TARI, viene abolita la TASI e viene rinormata l’IMU. Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso.

IMU  2022

Entro il 16 giugno 2022 deve essere effettuato il versamento della I rata IMU, in acconto per l’anno 2022, in misura pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e detrazioni approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 03.08.2020 per l'anno 2020

Come previsto per l'anno d'imposta 2020, è fissata la scadenza del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione IMU anno 2022.

Entro il 16 dicembre 2022 dovrà essere versata la II rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, a conguaglio, sulla base delle medesime aliquote e detrazioni.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2022.
Presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili, intendendo come tali i fabbricati, le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli. 
Soggetti passivi di imposta sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. È soggetto passivo di imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, numero 2, del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene non censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. 
Per quanto riguarda la “nuova IMU”, resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A/2 alla A/7). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
L’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 37,50 per cento per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Il contribuente attesta il possesso dei succitati requisiti presentando la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Dal 1 gennaio 2022 sono, altresì, esenti: 
 - i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Ai fini del’applicazione del beneficio il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione da presentare all’Ente entro il 30 giugno dell’anno successivo il possesso dei requisiti prescritti dalla norma; 
 - con riferimento alla quota di competenza comunale e non anche alla quota di competenza dello Stato, gli immobili concessi in comodato gratuito registrato al Comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali, a condizione che il soggetto passivo presenti la relativa dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Sulla base delle disposizioni di cui all’art. 78 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2022 non è dovuta l’Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili) destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. I soggetti passivi beneficiari della su richiamata esenzione sono invitati ad attestare il possesso dei requisiti, utilizzando una dichiarazione sostitutiva, da presentare entro e non oltre il 30.06.2023. 
Il pagamento dell’imposta è effettuato mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/E del 12/04/2012, n. 33/E del 21/05/2013 e n. 29/E del 29/05/2020, qui di seguito riportati: 
- 3912 abitazione principale e relative pertinenze;
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- 3914 terreni agricoli; 
- 3916 aree fabbricabili; 
- 3918 altri fabbricati;
- 3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – imposta ad aliquota di base Stato;
- 3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento Comune. 
Qualora il contribuente non abbia versato in tutto o in parte l’importo dovuto con scadenza 16.06.2022, può usufruire del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. 
È fissato in 12,00 euro il limite di esenzione dal versamento dell’IMU. Ne consegue pertanto che non devono essere eseguiti versamenti che per singolo contribuente e con riferimento all’intero anno di imposta risultino inferiori ai 12 euro.
Si ricorda che l'IMU è un tributo in AUTOLIQUIDAZIONE, pertanto, non verrà inviato alcun modello di pagamento.


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  • Posta elettronica: annalisa.sodo@comune.nardo.le.it
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