Descrizione
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è stata introdotta in Italia dalla legge n.122 del 30 luglio 2010 che ha intenzione di aprire una struttura ricettiva di tipo turistico deve presentare prima dell'avvio dell'attività. La compilazione della SCIA comporta l'assunzione della responsabilità penale delle attestazioni e delle dichiarazioni in essa rese circa il possesso dei requisiti e/o presupposti di legge relativi all'esercizio dell'attività, nonché la perdita dei benefici eventualmente ottenuti a seguito delle dichiarazioni non veritiere.
La SCIA deve essere presentata in modalità telematica attraverso il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) competente per territorio.
chi deve presentare la Scia:
- Titolari degli esercizi ricettivi alberghieri, i quali alla stessa devono allegare:
- la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione;
- relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonché quello distinto delle camere a un letto, a due letti e il numero dei bagni;
- indicazione anagrafica del direttore d’albergo;
- copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto.
- Titolari di ostelli per la gioventù
- Titolari di residenze turistiche e appartamenti per vacanza
- Titolari di villaggi turistici,campeggi e mini aree di sosta
- Titolari di agriturismi
- Titolari di B&B
- Titolari di affittacamere i quali alla stessa devono allegare:
- estremi del certificato di abitabilità;
- numero dei vani destinati alla ospitalità con l’esatta ubicazione;
- numero dei posti letto;
- numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- servizi accessori offerti;
- eventuale servizio di ristorazione.
- Titolari di stabilimenti balneari, i quali alla stessa devono allegare:
- relazione tecnica illustrativa indicante l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto;
- estremi della licenza edilizia;
- estremi della concessione demaniale;
- copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
- copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
- regolamento interno di fruibilità dell’impianto di cui all’articolo 49, comma 4.
Locazioni Turistiche: Se l'attività è effettuata saltuariamente e per brevi periodi, quindi non in forma imprenditoriale, non richiede la presentazione di una SCIA in Comune.